Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l’indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa compensazione fino alla debita concorrenza(1); il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite 1537, 1538.
Note
(1)
In base al dettato normativo si deve ritenere che la compensazione vada fatta tra le dimensioni degli immobili e, di conseguenza, tra i loro prezzi.