Art. 1542 – Garanzia

Chi vende 1470 un’eredità(1) senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede(2).

Note

(1)

In tal caso la vendita ha ad oggetto le situazioni giuridiche attive e passive acquistate dall’erede purché di contenuto patrimoniale e con esclusione, quindi, dei rapporti di carattere personale.

(2)

Egli, quindi, non è tenuto alla garanzia per evizione secondo le previsioni generali (v. 1483 ss. c.c.) ma se non è erede si verifica un’ipotesi di vendita di bene altrui (1478 c.c.).

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