Art. 1544 – Obblighi del venditore

(1)Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità(2), è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario 765.

Note

(1)

La norma, dettata specificamente per la vendita di eredità, prevede una obbligazione che si affianca a quelle previste a carico dell’alienante in via generale (v. 1476 c.c.).

(2)

In base alla “ratio” sottesa alla norma, si deve ritenere che essa si riferisca sia alle vendite onerose (v. 1470 c.c.) che a quelle non onerose, considerando che in entrambi i casi può prodursi un indebito arricchimento (v. 2033 c.c.) a favore del venditore.

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