Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari(1).
Note
(1)
Si realizza, in tal modo, un’ipotesi di accollo cumulativo (v. 1273 c.c.).
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari(1).
Note
(1)
Si realizza, in tal modo, un’ipotesi di accollo cumulativo (v. 1273 c.c.).
9:00 – 18:00 Lunedì – Venerdì
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