Art. 1548 – Nozione

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito 1992 di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine 1551 stabilito(1), la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato(2) o diminuito nella misura convenuta(3).

Note

(1)

Normalmente sono le parti a fissare il termine e per esse si presume essenziale (1457 c.c.). In mancanza di fissazione si determina in base agli usi commerciali.

(2)

L’aumento costituisce l’ipotesi normale e configura il riporto.

(3)

In tal caso si parla di deporto. Se il prezzo corrisposto è uguale si parla di riporto alla pari.

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