I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato(1). Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534(2).
Il diritto di voto 2351, salvo patto contrario(3), spetta al riportatore.
Note
(1)
Proprio in considerazione della natura accessoria di tali obblighi si ritiene che la loro violazione non integri inadempimento ai sensi dell’art. 1551 del c.c., salvo che determini, indirettamente, una violazione delle obbligazioni gravanti sul riportato.
(2)
Si tratta delle norma dettate in materia di vendita a termine di titoli di credito la cui applicabilità dipende dall’analogia rispetto al riporto.
(3)
La violazione del patto contrario determina, al più, responsabilità contrattuale (v. 1218 ss. c.c.) in quanto esso non è opponibile alla società.