In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516(1), salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali 76 l.f..
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto(2).
Note
(1)
La parte non inadempiente può anche decidere di avvalersi del rimedio della risoluzione per inadempimento (1453 c.c.) o per violazione del termine essenziale (1457 c.c.) e chiedere il risarcimento del danno (1218 c.c.).
(2)
Le parti possono escludere l’applicazione di tale comma espressamente o stabilendo che il termine non è essenziale (1457 c.c.). Tale pattuizione non è vessatoria se posta a favore di entrambe le parti (1341 c.c.).