Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo(1), salvo che restituisca le cose nel termine stabilito(2)(3).
Note
(1)
La scelta determina una obbligazione facoltativa (v. 1285 c.c.), atteso che oggetto dell’obbligazione principale è il pagamento del prezzo (v. 1182 c.c.) ma l’acquirente si libera anche restituendo le cose. Queste sono infungibili e l’acquirente è tenuto a restituire le medesime che gli sono state consegnate.
(2)
Data la natura del contratto è necessario che all’acquirente sia concesso un lasso di tempo nel quale abbia la possibilità di rivendere il bene e, pertanto, deve escludersi l’esigibilità immediata della prestazione.
(3)
Il contratto estimatorio, di cui costituisce un esempio tipico la rivendita di giornali, è un contratto reale ad effetti obbligatori (v. 1376 c.c.), che ha la funzione di attribuire all’accipiens un potere di disposizione della cosa (v. 1558 c.c.).