Art. 1557 – Impossibilità di restituzione

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile 1218, 1288, 1463(1).

Note

(1)

L’ipotesi cui si riferisce la norma è quella in cui i beni siano ancora nella disponibilità dell’acquirente, che non li ha ancora venduti ad un terzo. Poichè questi non ne è divenuto proprietario (v. 1158 c.c.), la norma realizza un’inversione della regola res perit domino.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?