La somministrazione è il contratto con il quale una parte(1) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo 1561 ss., a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative(2) di cose 1560, 1677, 74 l.f.(3).
Note
(1)
Spesso il somministrante è un imprenditore (2082 c.c.), come nel caso di fornitura di gas, o servizi elettrici; tuttavia, può anche trattarsi di commercianti al dettaglio, ad esempio nel caso di un fruttivendolo che rifornisce costantemente un albergo.
(2)
La prestazione è periodica se tra le singole consegne del bene intercorre un lasso di tempo, come nel caso dell’azienda agricola che fa consegne periodiche ad un ristorante; è continuativa se manca il lasso di tempo e la fornitura è costante, ciò che accade, ad esempio, nella fornitura dell’energia elettrica.
(3)
La somministrazione configura un’ipotesi tipica di contratto di durata (v. 1458 c.c.). Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.), naturalmente oneroso. Essa condivide con la vendita (1470 c.c.) l’oggetto, consistente in un dare, ma se ne distingue per la pluralità di prestazioni, così come, specificamente, nel caso di vendita a consegne ripartite (in cui l’unica prestazione è frazionata nel tempo). La prestazione di dare, inoltre, distingue la somministrazione dall’appalto (1655 c.c.). La somministrazione delle cose può essere fatta per il loro semplice uso, nel qual caso se ne acquista il solo godimento con l’obbligo di restituirle, ovvero per il loro consumo, nel qual caso il somministrato, divenuto proprietario, deve corrispondere un prezzo.