Art. 1560 – Entità della somministrazione

Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto 1326(1).

Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto(2).

Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

Note

(1)

Il criterio per individuare il “quantum” dovuto può essere diverso, ad esempio dato dalla discrezione di chi deve ricevere la fornitura, o con un limite minimo o massimo ovvero ancorato al variare di un altro parametro.

(2)

Se, invece, è indicato il solo limite massimo, si guarda al comma 1.

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