Art. 1562 – Pagamento del prezzo

Nella somministrazione a carattere periodico(1) il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse(2).

Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso(3).

Note

(1)

La somministrazione è tale se tra le singole prestazioni intercorre un lasso di tempo (v. 1559 c.c.).

(2)

Le parti, peraltro, possono prevedere tempi di pagamento diversi.

(3)

Si pensi, ad esempio, alle bollette del gas o dell’energia elettrica.

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