Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti.
Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso(1).
Note
(1)
La congruità si determina in relazione al tipo di prestazione dovuta: così, ad esempio, il giudizio è diverso se entrambe le parti hanno sede nella medesima città piuttosto che se risiedono a notevoli distanze; così come, di regola, serve un maggior preavviso a chi deve consegnare merce fresca piuttosto che confezionata.