Art. 1571 – Nozione

(1)La locazione è il contratto 1350 n. 8 col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile(2) per un dato tempo 1573, 1574, verso un determinato corrispettivo 820, 1639, 1803, 2948 n. 3; 180 disp. att.(3)(4).

Note

(1)

La disciplina del codice deve essere integrata con quella dettata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, in tema di equo canone, applicabile alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, e dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, in tema di locazione di immobili per uso abitativo. Le norme codicistiche hanno comunque funzione di regole generali e si applicano in quanto compatibili con le leggi speciali.

(2)

Sono escluse le cose consumabili, mentre sono suscettibili di essere concesse in locazione quelle deteriorabili (1590 c.c.).

(3)

La locazione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.). Se ha ad oggetto beni immobili deve essere stipulata per iscritto (1350 c.c.).

(4)

Alla figura della locazione è ricondotto il contratto di leasing, contratto socialmente tipico di origine anglosassone non oggetto, nel nostro ordinamento, di apposita disciplina (v. 1322, 2 c.c.). Con esso un soggetto (utilizzatore) che ha necessità di un bene, di solito un autoveicolo o un macchinario industriale, invece di prendere a mutuo (1813 c.c.) la somma necessaria per acquistarlo si rivolge ad un intermediario (spesso una società collegata ad una banca) affinché lo acquisti dal produttore o lo produca egli stesso e lo conceda in godimento all’utilizzatore in cambio del pagamento periodico di un canone. Inoltre, si distingue anche a seconda che la stipula sia o meno finalizzata a consentire al conduttore l’acquisto del bene al termine della locazione, mediante esercizio di un diritto di opzione (1331 c.c.). Da tale fattispecie si distingue quella del sale and lease back, contratto bilaterale con il quale il proprietario di un bene, generalmente un immobile, lo cede ad una finanziaria ma ne ottiene il godimento, dietro corrispettivo di un canone periodico e con la facoltà, alla scadenza del termine, di scegliere tra prolungare il godimento, riscattare il bene ovvero rinunciarvi definitivamente.

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