Salvo diverse norme di legge 1607, 1629, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trent’anni 1350 n. 8, 2643 n. 8. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto(1)(2).
Note
(1)
Si vedano gli articoli 27, 28, 58, 59, 67, L. 27 luglio 1978, n. 392.
(2)
E’ ammesso, però, che vi siano varie proroghe di un contratto di durata inferiore al limite.