Art. 1578 – Vizi della cosa locata

Se al momento della consegna la cosa locata 2254 è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito 1490, 1491, 1667, 1698, 2226, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti(1) o facilmente riconoscibili 1580.

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna 1494 comma 2, 1812, 1821.

Note

(1)

In tal caso si presume che il conduttore abbia accettato i vizi e, probabilmente, pattuito un canone di locazione inferiore.

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