Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti(1) nel corso della locazione 1578, 1579, 1580.
Note
(1)
Poichè la norma rinvia sia alle disposizioni relative ai vizi esistenti alla stipula ma occulti (1578 c.c.) sia a quelle relative alle riparazioni (1576, 1577 c.c.), sembra potersi desumere che il concetto di “vizi sopravvenuti” da essa menzionato si riferisca sia, appunto, ai vizi presenti alla conclusione del contratto ma occulti sia a quelli sopraggiunti.