Art. 1582 – Divieto d’innovazione

Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore 1575 n. 2(1)(2).

Note

(1)

Dalla norma si desume che sono invece ammesse le modifiche che non diminuiscono tale godimento.

(2)

Il conduttore ha, potenzialmente, un ampio ventaglio di rimedi per il caso in cui il locatore violi il divieto: la risoluzione del contratto (1453 c.c.), che verrà chiesta se la diminuzione è tale da far venir meno, per lui, ogni utilità del bene; l’esecuzione specifica (2933 c.c.), se la diminuzione di valore non compromette totalmente il bene; l’azione di reintegra (1168 c.c.) se la violazione ha addirittura privato il conduttore del possesso del bene.

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