Art. 1585 – Garanzia per molestie

Il locatore è tenuto a garantire 32 c.p.c.(1) il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa 1575, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima(2).

Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti(3), salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio 1168; 2254(4).

Note

(1)

Il locatore, in particolare, può agire direttamente, con l’azione di nuova opera (v. 1171 c.c.) o danno temuto (v. 1172 c.c.) ovvero essere chiamato ad intervenire nel giudizio già instaurato (1586, comma 2 c.c.; 106, 108, 269 c.p.c.).

(2)

Si tratta delle c.d. molestie di diritto, cioè basate su pretese giuridiche, come nel caso in cui un terzo affermi di avere egli diritto al godimento del bene a titolo di conduttore (v. 1380 c.c.). Queste, a loro volta, possono manifestarsi con vere azioni giudiziarie (v. 1586 2 c.c.) o con meri comportamenti di fatto. In ogni caso, è necessario che le molestie incidano sull’uso o il godimento del bene.

(3)

Si tratta delle c.d. molestie di fatto, cioè non fondate su pretese giuridiche: è tale, ad esempio, quella di un terzo che occupi abusivamente l’immobile.

(4)

In particolare, il conduttore può agire con l’azione di reintegra per la tutela immediata del proprio diritto (1168 c.c.) nonchè chiedere il risarcimento dei danni in via extracontrattuale (2043 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?