Art. 1586 – Pretese da parte di terzi

Se i terzi, che arrecano le molestie, pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni 1012; 1777 comma 2(1).

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo(2). Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi 108 c.p.c.(3).

Note

(1)

Pertanto, se manca tale pronto avviso, non viene meno la garanzia dovuta dal locatore: questi ha solo diritto al risarcimento del danno sofferto (1223 c.c.) dato dalla perdita subita proprio per la mancanza della comunicazione. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il conduttore non informi il locatore dell’atto di citazione notificatogli (163, 125, 137 ss. c.p.c.) e questi, di conseguenza, decada dalla possibilità di sollevare una determinata eccezione sufficiente a rigettare la pretesa avversa (167, 2).

(2)

La chiamata in giudizio può provenire dal terzo ovvero dal conduttore (106 c.p.c.) ma anche dal giudice (107 c.p.c.).

(3)

Se il conduttore è citato in giudizio deve darne comunicazione al locatore e, quindi, può anche esserne estromesso.

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