Art. 1587 – Obbligazioni principali del conduttore

(1)Il conduttore deve:

1) prendere in consegna la cosa(2) e osservare la diligenza del buon padre di famiglia 1176 nel servirsene per l’uso determinato nel contratto(3) o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze(4);

2) dare il corrispettivo nei termini convenuti 820 comma 3, 1282 comma 2, 2764, 2948 n. 2(5).

Note

(1)

Oltre alle obbligazioni principali qui indicate il conduttore ha altre obbligazioni: provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione (1576, 1 c.c.) e restituire il bene (1590 c.c.).

(2)

Tale obbligo costituisce il riflesso di quello di consegnare il bene di cui all’art. 1175, n. 1 c.c..

(3)

Se il locatario destina il bene ad un uso diverso da quello pattuito o da quello desumibile dalle circostanze, si rende inadempiente, ed il locatore può chiedere la risoluzione del contratto (1453 c.c.). Si veda anche l’art. 80, L. 27 luglio 1978, n. 392.

(4)

Il dovere di diligenza riguarda sia l’uso del bene che la sua custodia ed è volto a consentire la restituzione del bene (v. 1588, 1590 c.c.).

(5)

Si vedano gli articoli 5, 12, 80, L. 27 luglio 1978, n. 392.

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