Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento 1592 comma 2 della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio(1) 1611, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile 1218 ss., 1256 ss., 2281(2).
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone(3) che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa 1592 comma 2, 1594(4).
Note
(1)
La menzione dell’incendio ha funzione esemplificativa.
(2)
Cioè quando provi di aver adottato tutte le cautele del caso, ciò che costituisce specificazione dell’obbligazione di servirsi del bene con la diligenza del buon padre di famiglia (1687, n. 1, 1176 c.c.).
(3)
Il concetto di “persone” va letto in senso estensivo e comprende i parenti, gli ospiti ecc.
(4)
Affinchè la responsabilità si configuri è necessario sia che l’ammissione dei terzi sia stata volontaria o tollerata (per cui, ad esempio, è esclusa se il danno è cagionato da un ladro) sia che il conduttore non abbia vigilato adeguatamente sulla loro condotta.