Il conduttore deve restituire(1) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto 2281.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione 1575 n. 1(2).
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà 1609, 1807(3).
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate 1182 comma 2.
Note
(1)
La violazione dell’obbligo legittima il locatore ad agire per l’esecuzione in forma specifica (2930 c.c.) nonché per il risarcimento del danno (1223 c.c.).
(2)
Cfr. art. 12, comma 4, L. 27 luglio 1978, n. 392.
(3)
Si pensi, ad esempio, allo smarrimento dei colori dei mobili o dei muri.