Art. 1592 – Miglioramenti

Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti(1) apportati alla cosa locata 975, 985. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna 1151(2)(3).

Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore 1588, 1593, 1632, 1633, 1651(4).

Note

(1)

Per miglioramento si intende ogni modifica al bene che ne aumenti il pregio ed il valore.

(2)

Si veda l’art. 34, L. 27 luglio 1978, n. 392.

(3)

Il locatario può sempre recare miglioramenti al bene, anche se manca il consenso del locatore. Quest’ultimo, tuttavia, ha diritto a chiederne la rimozione al termine del rapporto, se dimostra che non hanno alcuna utilità per lui.

(4)

Si tratta di una compensazione particolare che opera anche se i crediti non sono liquidi (v. 1243 c.c.).

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