Il conduttore, salvo patto contrario 1624, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli 1624, 1649, 1804, ma non può cedere il contratto 1406 senza il consenso del locatore 1588, 2149(1)(2).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi 378, 394 c. nav..
Note
(1)
Si vedano gli articoli 2, 6, comma 2, e 36, L. 27 luglio 1978 n. 392.
(2)
La differenza tra sublocazione e cessione del contratto (v. 1406 ss.) sta in ciò: nella prima il conduttore, pur diventando, a sua volta, locatore, rimane obbligato verso il locatore originario; nella seconda il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente-locatario, che è estromesso dal contratto.