Art. 1596 – Fine della locazione per lo spirare del termine

La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine 999, senza che sia necessaria la disdetta(1).

La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’articolo 1574 una delle parti non comunica all’altra disdetta 1373 nel termine fissato dalle norme corporative(2) o, in mancanza, in quello determinato dalle parti o dagli usi 1603.

Note

(1)

La disdetta è un atto unilaterale recettizio (1324, 1334, 1335 c.c.) che serve ad impedire il rinnovo della stipula. Nel caso di locazioni di immobili ad uso abitativo essa deve essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza del rapporto (v. art. 2 e 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431); per le locazioni non abitative almeno dodici o diciotto mesi prima (v. art. 28, L. 27 luglio 1978, n. 392).

(2)

L’inciso “fissato dalle norme corporative o, in mancanza, di quello” deve ritenersi abrogato in base al R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, sulla soppressione degli organi corporativi centrali, nonchè in base alla l. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso l’ordinamento corporativo.

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