Art. 1597 – Rinnovazione tacita del contratto

La locazione si ha per rinnovata(1) se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato 1574, non è stata comunicata la disdetta a norma dell’articolo precedente(2).

La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato 1574.

Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto 80 l.f.(3).

Note

(1)

Si tratta di un’ipotesi di rinnovazione tacita.

(2)

Nel caso di locazioni di immobili ad uso abitativo la disdetta deve essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza del rapporto (v. art. 2 e 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431); per le locazioni non abitative almeno dodici o diciotto mesi prima (v. art. 28, L. 27 luglio 1978, n. 392).

(3)

La licenza (657 ss. c.p.c.), atto scritto, prevale sulla rinnovazione tacita.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?