(1)Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente(2) 1603, se ha data certa 2704 anteriore all’alienazione della cosa 954 comma 2, 976, 999(3).
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede 1147, 1153(4).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione 2643 n. 8, 2644, 2923(5).
L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante.
Note
(1)
L’art. 7, L. 7 luglio 1978, n. 392, ha sancito la nullità della clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.
(2)
Terzo acquirente è quello che, a qualsiasi titolo particolare, consegue il diritto di proprietà dell’immobile: ad esempio, oltre al compratore (1470 c.c.), il donatario (769 c.c.).
(3)
Il comma 1 va letto in collegamento con l’art. 1602 c.c..
(4)
L’acquisto della proprietà in base alla regola “possesso vale titolo” (1153 c.c.) è a titolo originario e, pertanto, all’acquirente non è opponibile la locazione.
(5)
In tal caso, la tutela del conduttore è limitata proprio perchè non si è avvalso dell’apposito sistema di pubblicità che è dato dalla trascrizione (2643 ss. c.c.).