Art. 1601 – Risarcimento del danno al conduttore licenziato

Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa 2704 anteriore al trasferimento 1599, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno 1223(1).

Note

(1)

Ciò implica che l’obbligo di rendere certa la data della locazione viene fatto gravare sul locatore. Tuttavia, dal suo inadempimento non deriva per il conduttore la possibilità di invalidare la licenza ma solo di essere risarcito dal locatore (1223 c.c.).

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