Art. 1606 – Estinzione del diritto del locatore

Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo(1), le locazioni da lui concluse aventi data certa 2704 sono mantenute, purché siano state fatte senza frode(2) e non eccedano il triennio.

Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Note

(1)

Ad esempio per nullità dell’acquisto (v. 1418 ss. c.c.).

(2)

Cioè non siano stipulate al solo fine di recare pregiudizio al terzo acquirente (v. 1599 c.c.).

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