Art. 1610 – Spurgo di pozzi e di latrine

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore(1).

Note

(1)

L’articolo 9, L. 27 luglio 1978, n. 392 stabilisce che le relative spese sono a carico del conduttore: ne deriva che la norma in commento deve essere intesa nel senso che è a carico del locatore l’iniziativa per lo spurgo.

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