Art. 1612 – Recesso convenzionale del locatore

(1)Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto 1373(2) per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata(3) nel termine stabilito dagli usi locali 657 c.p.c.(4).

Note

(1)

Attesa la natura residuale, oggi la norma si applica soltanto ai rapporti di locazione non disciplinati dalla L. 27 luglio 1978, n. 392 (cfr. artt. 59, 29, 73).

(2)

A riguardo si veda l’articolo 79, L. 27 luglio 1978 n. 392.

(3)

Cioè contenente le ragioni del recesso.

(4)

Pertanto, l’esercizio del recesso presuppone che: esso sia stato oggetto di apposita pattuizione, anche in applicazione delle norme generali in tema (v. 1373 c.c.); che la licenza venga data entro un preciso termine; che sia motivata.

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