Art. 1614 – Morte dell’inquilino

Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione 1594, gli eredi possono recedere dal contratto 1373 entro tre mesi dalla morte(1).

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi 1627(2).

Note

(1)

Se si tratta di immobili ad uso abitativo prevale la disciplina speciale di cui agli articoli 6 e 37, L. 27 luglio 1978, n. 392, così come interpretata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 7 aprile 1988, n. 404). La norma in esame torna ad applicarsi anche nell’ipotesi in cui manchino i soggetti indicati da tali disposizioni ovvero, se esistenti, rinuncino al proprio diritto.

(2)

Si vedano gli articoli 4, 6, 27, 29 e 37, L. 27 luglio 1978, n. 392.

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