Art. 1620 – Incremento della produttività della cosa

L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa(1), purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio(2), e siano conformi all’interesse della produzione 1592, 1615(3).

Note

(1)

Si pensi, ad esempio, alla possibilità di installare sul fondo un impianto fisso di irrigazione al fine di aumentare la produttività di un fondo agricolo.

(2)

Inoltre, è implicito il divieto di mutare in modo permanente la destinazione economica del bene (1618 c.c.).

(3)

Se l’affittuario si rende inadempiente il concedente può agire con l’azione di risoluzione (1453 c.c.) ovvero, per cautelarsi, con la denunzia di nuova opera (1171 c.c.).

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