Art. 1622 – Perdite determinate da riparazioni

Se l’esecuzione delle riparazioni(1) che sono a carico del locatore 1621 determina per l’affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale, o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto 1584(2).

Note

(1)

Le riparazioni in questione sono quelle sopravvenute nel corso del contratto ed idonee ad alterarne il sinallagma; se si tratta di riparazioni ordinarie si deve fare riferimento all’art. 1575 del c.c..

(2)

Lo scioglimento del contratto è possibile nelle ipotesi più gravi. Si noti che la norma non prevede a favore dell’affittuario un potere di sospendere il pagamento in via di autotutela; tuttavia, sul locatore incombe l’obbligo di procedere alle riparazioni straordinarie necessarie e pertanto, se egli non vi provvede, l’affittuario potrebbe interrompere il versamento dell’affitto ai sensi dell’art. 1460 c.c..

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?