Art. 1628 – Durata minima dell’affitto

(1)(2)Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.

Note

(1)

La norma deve ritenersi abrogata ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 che hanno soppresso l’ordinamento corporativo.

(2)

Si vedano gli articoli 1, comma 2, e 22, L. 3 maggio 1982, n. 203, che prevedono un periodo minimo di durata di quindici anni, e l’art. 1616 c.c. in ordine alla durata massima.

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