L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari 1643(1). Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
È nullo il patto 1418 col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Note
(1)
Normalmente l’affittuario, a sua volta, si protegge dal rischio stipulando un contratto di assicurazione (v. 1882 ss. c.c.).