Art. 1637 – Accollo di casi fortuiti

L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari 1643(1). Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

È nullo il patto 1418 col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Note

(1)

Normalmente l’affittuario, a sua volta, si protegge dal rischio stipulando un contratto di assicurazione (v. 1882 ss. c.c.).

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