Art. 1638 – Espropriazione per pubblico interesse

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto(1).

Note

(1)

L’indennità è percepita dal concedente ma ne ha diritto l’affittuario: se così non fosse si creerebbe un indebito arricchimento (2041 c.c.) in quanto il concedente ha diritto anche all’affitto.

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