(1)Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato.
Note
(1)
La norma deve ritenersi abrogata ai sensi dell’art. 1, L. 11 febbraio 1971, n. 11 e dell’art. 1, L. 10 dicembre 1973, n. 814, che prevedono che il canone deve consistere in una somma di denaro.