(1)L’affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
Per l’ulteriore determinazione dei rapporti tra l’affittuario uscente e l’affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza,(2) gli usi locali.
Note
(1)
La norma si riferisce ai rapporti giuridici tra le parti che sorgono dalla legge.
(2)
L’espressione “le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza,” è da ritenersi implicitamente abrogata ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.