Art. 1647 – Nozione

Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia(1), si applicano le norme che seguono sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative 1654, 2079(2).

Note

(1)

Il lavoro dell’affittuario e della sua famiglia deve prevalere su quello di terzi che prestano a qualsiasi titolo la propria attività; cioè deve trattarsi, al più, di piccola azienda agricola famigliare. Ciò distingue la fattispecie in esame dall’affitto di fondo rustico (v. 1628 ss. c.c.).

(2)

L’inciso “sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative” è da ritenersi implicitamente abrogato ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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