Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo(1).
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale(2).
Note
(1)
L’indicazione di tali strumenti non è tassativa: in generale, la norma si riferisce ai mezzi che l’affittuario ha l’obbligo di destinare alla coltivazione del fondo (v. 1618 c.c.) e che vanno reperiti sul mercato poichè non si possono ricavare dal fondo stesso.
(2)
L’affittuario deve restituire la somma spesa maggiorata degli interessi (1284 c.c.).