Art. 1652 – Anticipazioni all’affittuario

Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo(1).

Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale(2).

Note

(1)

L’indicazione di tali strumenti non è tassativa: in generale, la norma si riferisce ai mezzi che l’affittuario ha l’obbligo di destinare alla coltivazione del fondo (v. 1618 c.c.) e che vanno reperiti sul mercato poichè non si possono ricavare dal fondo stesso.

(2)

L’affittuario deve restituire la somma spesa maggiorata degli interessi (1284 c.c.).

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