Art. 1655 – Nozione

(1)L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione 2082 dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio(2), il compimento di un’opera o di un servizio(3) verso un corrispettivo in danaro.

Note

(1)

L’appalto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) che, se ha ad oggetto beni immobili, deve avere la forma scritta (1350 c.c.) e deve essere trascritto (2643 ss. c.c.). Esso si distingue dalla vendita (1471 c.c.) poichè questa ha ad oggetto un dare, il primo un fare; si differenzia dal contratto di lavoro autonomo (2222 c.c.) in cui l’opera o il servizio possono essere compiuti anche con lavoro proprio o dei propri famigliari, laddove l’appaltatore deve essere un imprenditore dotato di appositi mezzi.

(2)

L’appaltatore organizza i mezzi necessari: quindi deve trattarsi di un imprenditore. Egli, inoltre, sopporta il rischio: ne deriva che su di lui grava una obbligazione di risultato, in quanto è tenuto non solo a predisporre i mezzi necessari per realizzare l’opera ma anche a raggiungere quel risultato.

(3)

L’appalto d’opera è, ad esempio, quello che ha ad oggetto la costruzione di un condominio. Si ha appalto di servizi, ad esempio, per il servizio di catering prestato ai treni o alle navi.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?