Art. 1659 – Variazioni concordate del progetto

(1)L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.

L’autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione(2).

Note

(1)

La norma si riferisce alle variazioni non necessarie, in quanto quelle necessarie sono disciplinate dall’art. 1660 del c.c..

(2)

Se, invece, il prezzo è pattuito a misura, allo stesso modo si dovranno calcolare le variazioni.

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