Art. 1660 – Variazioni necessarie del progetto

Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo(1).

Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità(2).

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo(3).

Note

(1)

Le variazioni in questione sono quelle sopravvenute rispetto al progetto e non concordate. Si pensi, ad esempio, alla necessità di usare un materiale più sicuro ma più costoso per le strutture portanti di una casa in costruzione.

(2)

Tale comma configura l’unica ipotesi prevista di recesso (v. 1373 c.c.) dell’appaltatore. L’indennità deve essere determinata in relazione all’attività già prestata dal recedente.

(3)

Tale recesso è diverso da quello di cui all’art. 1671 del c.c.: innanzitutto, nel primo caso il recesso è circoscritto all’ipotesi di variazioni al progetto mentre nel secondo caso sono le parti, concordemente, a definirne limiti e presupposti; ne deriva, inoltre, che nel secondo caso l’indennizzo dovuto è maggiore che nella prima ipotesi ed è determinato non in modo preciso ma in via equitativa.

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