Art. 1661 – Variazioni ordinate dal committente

Il committente può apportare variazioni al progetto(1), purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente 1659.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.

Note

(1)

La norma prevede uno ius variandi unilaterale a favore del committente che può essere escluso dalle parti concordemente.

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