L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera 1665 e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili(1), purché in questo caso, non siano stati in malafede(2) taciuti dall’appaltatore(3).
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati 1670.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna 181 disp. att.; 240, 855 c. nav..
Note
(1)
Riconoscibili con la diligenza dell’uomo comune (v. 1176 c.c.).
(2)
La malafede, che non riceve mai protezione dall’ordinamento, è integrata dal semplice silenzio dell’appaltatore.
(3)
Le tesi più recenti ritengono che si tratti di una responsabilità contrattuale (1218 c.c.) che sorge se l’opera è difforme dalle pattuizioni contrattuali o dalle regole dell’arte.