Art. 1668 – Contenuto della garanzia per difetti dell’opera

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore(1), oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno(2) nel caso di colpa(3) dell’appaltatore 1223.

Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto(4).

Note

(1)

L’eliminazione del difetto rappresenta una eccezionale ipotesi di azione di adempimento, generalmente non prevista dal nostro ordinamento (v. 1512 c.c.).

(2)

Ad esempio, il committente può subire un danno dal ritardo nella consegna e dalla connessa necessità di procurarsi temporaneamente altrove la medesima opera.

(3)

Dalla formulazione della norma sembra doversi dedurre che la colpa sia necessaria ai soli fini del risarcimento del danno, per cui il committente potrebbe non esservi tenuto se dimostra, appunto, che il danno non dipende da sua colpa (1218 c.c.). Secondo altri la colpa deve essere riferita all’intera garanzia, per cui è necessario che sussista anche per legittimare la riduzione del prezzo e l’esatto adempimento.

(4)

Anche tale comma è espressione del principio di conservazione del contratto in quanto restringe la possibilità di risoluzione rispetto all’azione generale (1453 c.c.).

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