Il committente può recedere(1) dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Note
(1)
La norma non pone alcuna condizione per l’esercizio del recesso (1373 c.c.) che, quindi, è libero.