Art. 1671 – Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere(1) dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Note

(1)

La norma non pone alcuna condizione per l’esercizio del recesso (1373 c.c.) che, quindi, è libero.

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