Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile(1) in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta(2), nei limiti in cui è per lui utile 1675, 2228, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.
Note
(1)
Se l’impossibilità è originaria ciò impedisce il sorgere stesso del rapporto (v. 1256 c.c.).
(2)
Della parte di opera di cui paga il prezzo il committente diviene, ovviamente, proprietario.