Art. 1672 – Impossibilità di esecuzione dell’opera

Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile(1) in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta(2), nei limiti in cui è per lui utile 1675, 2228, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

Note

(1)

Se l’impossibilità è originaria ciò impedisce il sorgere stesso del rapporto (v. 1256 c.c.).

(2)

Della parte di opera di cui paga il prezzo il committente diviene, ovviamente, proprietario.

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